Art. 1

In vigore dal 29 lug 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383; Stilla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Credera e Rubbiano sono riuniti in unico Comune denominato «Credera-Rubbiano» con capoluogo Credera. Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti del l'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto pii Cremona, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 274, foglio 78. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1518#art-1

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Art. 1 Riunione dei comuni di Credera e Rubbiano in un unico Comune denominato «Credera-Rubbiano» con capoluogo Credera. — Testo vigente | Portale Normativo