Art. 1

In vigore dal 15 ago 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti gli della legge 16 giugno 1927, n. 969, e 13 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, coi quali il Governo del Re fu autorizzato a emanare le norme regolamentari del nuovo testo unico di leggi sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato; Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619, che approva il detto testo unico; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato, e dei loro superstiti, approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 - Anno VI - n. 619, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Volpi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 273, foglio 178. - Casati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-rd-1

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