Art. 3
In vigore dal 27 giu 1928
Al prefetto di Milano, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di determinare, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le condizioni dell'aggregazione a Rho e a Pero dei Comuni di cui al precedente , nonché di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Rho e quello di Lainate in dipendenza della variazione di circoscrizione disposta col citato .
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 maggio 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 41. - Casati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-13;1176#art-3