Art. 2
In vigore dal 27 giu 1928
Al prefetto di Catanzaro è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Pizzo e Maierato in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'art.1.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 maggio 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 40. - Casati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-13;1175#art-2