Art. 1

In vigore dal 19 giu 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Lappago e Selva dei Molini, in provincia di Bolzano, sono riuniti in unico Comune denominato «Selva dei Molini». Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 maggio 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei Conti, addì 2 giugno 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 273, foglio 4. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-06;1107#art-1

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Art. 1 Riunione dei comuni di Lappago e Selva dei Molini in un unico Comune denominato «Selva dei Molini». — Testo vigente | Portale Normativo