Art. 2

In vigore dal 3 ago 1928
Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari, in precedenza emanate, concernenti materie contemplate nel regolamento generale approvato con il presente decreto, ad eccezione delle norme relative alla istituzione dei diplomi di benemerenza di cui al R. decreto 19 gennaio 1928, n. 201, e di quelle relative ai libri di testo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-rd-2

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