Regolamento›Titolo V›Capo I
Art. 411
In vigore dal 3 ago 1928
Entro il periodo delle iscrizioni coloro che intendono provvedere all'istruzione dei fanciulli obbligati direttamente o per mezzo di scuola privata debbono farne dichiarazione al direttore o al maestro, che ne informa l'autorità comunale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-411