Regolamento›Capo VII
Art. 376
In vigore dal 3 ago 1928
La retribuzione dovuta ai maestri che insegnano in due sezioni è corrisposta soltanto per i periodi in cui l'insegnamento in orari diversi sia stato autorizzato dall'autorità competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-376