Regolamento›Capo VIII
Art. 152
In vigore dal 3 ago 1928
I Provveditorati e i Comuni, ciascuna per le scuole rispettivamente amministrate, debbono provvedere con personale di ruolo ai posti d'insegnante delle materie di cultura generale dei corsi integrativi.
Nelle assegnazioni a tali posti si deve osservare il seguente ordine di preferenza:
1° maestri forniti di laurea o di altro diploma di studi superiori;
2° maestri forniti di diploma di direttore didattico conseguito per esami;
3° maestri forniti del certificato di maturità classica o scientifica e di abilitazione tecnica o di titoli corrispondenti secondo l'ordinamento scolastico anteriore al 1923;
4° maestri che abbiano insegnato in classi del corso popolare, istituito a norma della legge 8 luglio 1904, n. 407.
In ogni caso, sia per i maestri elencati nelle suddette categorie sia per tutti gli altri chiamati ad insegnare nei corsi integrativi, si richiede che siano stati qualificati almeno buoni nell'ultimo triennio.
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