RegolamentoCapo IV

Art. 118

In vigore dal 3 ago 1928
L'orario scolastico quotidiano è normalmente diviso in due turni: antimeridiano e pomeridiano. Il giovedì è giorno di vacanza; sono altresì giorni di vacanza quelli riconosciuti festivi dallo Stato. Il provveditore, però, può autorizzare, qualora eccezionali circostanze lo richiedano, l'orario unico nel mattino per singole scuole. In questo caso il giovedì è giorno di lezione, l'orario settimanale di venticinque ore è ripartito nei sei giorni e i giorni effettivi di lezione sono 216, di cui 36 dedicati alle iscrizioni ed alle altre operazioni, di cui all'articolo precedente. I direttori didattici possono includere nel novero dei giorni di lezione un certo numero di giovedì, preferendo i giovedì più prossimi alle vacanze e alle festività religiose e civili del calendario ufficiale. I direttori didattici, se peculiari ragioni locali non rendano possibile lo stabilire i 180 giorni di lezione, fissati come minimo dall', entro la durata normale dell'anno scolastico, possono includere nel calendario come giorni di scuola tutti i giovedì disponibili. Qualora - per accertata mancanza di aule scolastiche e finché essa duri - si debbano alternare in una medesima aula con orario ridotto a tre ore classi affidate a differenti insegnanti, il giovedì sarà considerato giorno di lezione tanto per le classi del turno antimeridiano che per quelle del turno pomeridiano. Le classi ad orario ridotto saranno affidate per ciascuna sede scolastica agli insegnanti che abbiano migliore qualifica e maggiore anzianità, anche all'infuori delle norme sull'avvicendamento degli insegnanti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-118

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