Art. 1
In vigore dal 15 giu 1928
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA Dl DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I comuni di Correzzo e Gazzo Veronese, in provincia di Verona, sono riuniti in unico Comune denominato «Gazzo Veronese».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 211. - Sirovich.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1085#art-1