Regolamento›Capo III
Art. 20
In vigore dal 9 giu 1928
Ai medici specialisti dei quali sia richiesto l'intervento nel Collegio medico-legale per il parere consultivo, ai sensi dell' della legge 11 marzo 1926, n. 416, sono assegnati:
a) se non siano funzionari, statali, gettoni di presenza nella misura di L. 50 per ciascun giorno di adunanza del Collegio, tenuta col loro intervento, e, quando essi non risiedano in Roma, sono inoltre dovute loro le indennità di viaggio e di soggiorno in misura pari a quelle spettanti ai funzionari appartenenti al grado 5°;
b) se siano funzionari dello Stato, gettoni di presenza nella misura di L. 25, oltre le indennità di viaggio e di soggiorno stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni nei casi di residenza fuori di Roma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-15;1024#art-r-20