Art. 1
In vigore dal 18 lug 1937
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I comuni di Spezzano Grande e Spezzano Piccolo, in provincia di Cosenza, sono riuniti in unico Comune denominato «Spezzano della Sila», con capoluogo Spezzano Grande.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 16. - Casati.
Note all'articolo
- La L. 10 giugno 1937, n. 965 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono ricostituiti in provincia di Cosenza, nei limiti delle circoscrizioni preesistenti, i seguenti Comuni: [...] Spezzano Piccolo, aggregato con R. decreto 9 aprile 1928-VI, n. 872, al comune di Spezzano della Sila".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-09;872#art-1