Art. 1

In vigore dal 9 gen 1947
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col. R. decreto legge 17 marzo 1927, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Pagnacco, Tavagnacco e Feletto Umberto, in provincia di Udine, sono riuniti in unico Comune denominato «Tavagnacco» con sede municipale a Branco. Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 271, foglio 230. - Casati.

Note all'articolo

  • Il D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 499 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il comune di Pagnacco, aggregato a quello di Tavagnacco con regio decreto 29 marzo 1928, n. 838, e' ricostituito con la rispettiva circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del presente decreto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-03-29;838#art-1

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Art. 1 Riunione dei comuni di Pagnacco, Tavagnacco e Feletto Umberto in un unico Comune denominato «Tavagnacco» con sede municipale a Branco. — Testo vigente | Portale Normativo