Art. 1
In vigore dal 16 giu 1935
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il comune di Castelluccio Superiore, eccettuata la frazione Agromonte, e quello di Castelluccio Inferiore sono riuniti in unico Comune denominato «Castelluccio» con la sede municipale a Castelluccio Inferiore.
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Potenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Note all'articolo
- La L. 18 aprile 1935, n. 722 ha disposto(con l'art. 1, comma 1) che "I comuni di Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore, riuniti con R. decreto 29 marzo 1928, n. 804, in unico Comune denominato Castelluccio, sono ricostituiti nei limiti delle circoscrizioni preesistenti alla loro unione, ferma restando l'aggregazione, disposta con lo stesso decreto, della frazione Agromonte al comune di Latronico".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-03-29;804#art-1