Art. 1

In vigore dal 4 mag 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Caridà e San Pier Fedele, in provincia di Reggio Calabria, sono riuniti in unico Comune denominato «San Pietro di Caridà». Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 271, foglio 144. - Casati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-03-22;749#art-1

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Art. 1 Riunione dei comuni di Carida' e San Pier Fedele in un unico Comune denominato «San Pietro di Carida'». — Testo vigente | Portale Normativo