Art. 2
In vigore dal 3 mag 1928
Le condizioni della unione dei Comuni sopra indicati, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 103. - Casati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-03-18;701#art-2