Art. 1
In vigore dal 2 mag 1928
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIAI DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE.
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governa col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta dei Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I comuni di Muscoli-Strassoldo o di Scodovacca sono aggregati a quello di Cervignano del Friuli.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915; n.148, saranno determinate dal prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il. Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 75 - Sirovich.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-03-18;672#art-1