Art. 1

In vigore dal 19 dic 1946
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Lauriano, Monteu da Po e Piazzo, in provincia di Torino, sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione «Lauriano». Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 271, foglio 64. - Sirovich.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 416 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comune di Monteu da Po, aggregato al comune di Lauriano con regio decreto 18 marzo 1928, n. 661, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-03-18;661#art-1

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Art. 1 Riunione dei comuni di Lauriano, Monteu da Po e Piazzo in un unico Comune con capoluogo e denominazione «Lauriano». — Testo vigente | Portale Normativo