Art. 2
In vigore dal 2 mag 1928
Al prefetto di Caltanissetta è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali fra gli enti interessati.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di fai% osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 84. - Sirovich.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-03-11;681#art-2