Art. 3

In vigore dal 17 apr 1928
Il prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, determinerà le condizioni dell'unione dei Comuni su indicati e provvederà altresì al regolamento dei rapporti patrimoniali fra i comuni di Vasia e di Prelà in dipendenza dell'aggregazione al primo di parte del territorio del secondo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 270, foglio 210. - Casati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-03-11;567#art-3

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