Art. 1

In vigore dal 7 mar 1934
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Castellone al Volturno, San Vincenzo a Volturno e Pizzone, in provincia di Campobasso, sono riuniti in unico Comune denominato «Castel San Vincenzo». Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 270, foglio 207. - Casati.

Note all'articolo

  • La L. 29 gennaio 1934, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, aggregati, rispettivamente, con Regi decreti 26 gennaio 1928, n. 158, 11 marzo 1928, n. 564, e 9 aprile 1928, n. 874, ai comuni di Colle a Volturno, di Castel S. Vincenzo e di Agnone, sono ricostituiti nei limiti delle circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti anzidetti".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-03-11;564#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Riunione dei comuni di Castellone al Volturno, San Vincenzo a Volturno e Pizzone in un unico Comune denominato «Castel San Vincenzo». — Testo vigente | Portale Normativo