Art. 16

In vigore dal 16 mag 1928
Le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli inscritti nell'albo dei chimici, salvo il disposto dell'. Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando ricorra una delle seguenti circostanze: a) che si tratti di casi di speciale importanza, i quali richiedano l'opera di una persona eminente nella scienza o di un tecnico di fama singolare; b) che si tratti di perizie o di incarichi di importanza limitata e per cui non sia necessaria una particolare preparazione scientifica; c) che non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico. In ogni caso, qualora disposizioni legislative o regolamentari prescrivano che la direzione di determinate aziende private venga affidata a chi abbia conseguito l'abilitazione alla professione di chimico, la direzione stessa deve essere affidata agli iscritti nell'albo. Devono poi essere redatte dagli iscritti nell'albo le perizie e le analisi, che devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-03-01;842#art-16

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