Art. 1

In vigore dal 16 mag 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103, contenente disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative; Visto l' della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per l'economia nazionale e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il titolo di chimico spetta a coloro, i quali abbiano superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico. Spetta inoltre a coloro, i quali abbiano conseguito presso una Università od Istituto superiore del Regno un titolo accademico, che, secondo le disposizioni vigenti al tempo in cui lo conseguirono, abilitava direttamente all'esercizio della professione di chimico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-03-01;842#art-1

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Art. 1 Regolamento per l'esercizio della professione di chimico. — Testo vigente | Portale Normativo