Art. 1

In vigore dal 15 apr 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Ipplis e di Premariacco sono riuniti nell'unico comune di Premariacco. Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti del, l'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 270, foglio 185. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-03-01;536#art-1

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Art. 1 Riunione dei comuni di Ipplis e di Premariacco nell'unico comune di Premariacco. — Testo vigente | Portale Normativo