Art. 4

In vigore dal 7 apr 1928
Al prefetto di Rovigo, sentite la Giunta provinciale amministrativa e le amministrazioni interessate, è demandato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Badia Polesine e di Trecenta, nonché di determinare le condizioni dell'aggregazione dei comuni di Salvaterra e Villa d'Adige a quello di Badia Polesine. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 270, foglio 160. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-19;481#art-4

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