Art. 3

In vigore dal 4 apr 1928
Il prefetto di Balzano, sentita la Giunta provinciale amministrativa, determinerà le condizioni dell'aggregazione dei comuni di Riscone, Teodone, Villa Santa Caterina e San Giorgio al comune di Brunico e provvederà altresì al regolamento dei rapporti patrimoniali fra il comune di San Lorenzo e il comune di Brunico in dipendenza dell'aggregazione a questo della frazione Stegona. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 270, foglio 128. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-19;450#art-3

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