Art. 1

In vigore dal 4 apr 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Veduta l'istanza 22 novembre 1927 con cui il podestà di San Leucio, in esecuzione della propria deliberazione in data 29 settembre 1927, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di San Leucio del Sannio; Visto il parere favorevole espresso dal commissario straordinario per la provvisoria amministrazione della provincia di Benevento con la deliberazione 19 ottobre 1927, con i poteri del Consiglio provinciale; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di San Leucio, in provincia di Benevento, è autorizzato a modificare la propria denominazione in «San Leucio del Sannio». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 270, foglio 126. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-16;448#art-1

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Art. 1 Autorizzazione al comune di San Leucio a modificare la propria denominazione in quella di «San Leucio del Sannio». — Testo vigente | Portale Normativo