Art. 1
In vigore dal 27 mar 1928
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Veduta la domanda con cui il podestà di Castiglione della Valle, in esecuzione della deliberazione 16 febbraio 1927, n. 3, chiede che all'attuale denominazione del Comune sia sostituita quella della frazione Colledara, dove hanno sede gli uffici municipali;
Veduto il parere favorevole espresso dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Teramo con deliberazione 2 maggio 1927, n. 329;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonché la legge 4 febbraio 1926, n. 237;
Abbiamo decretato e decretiamo:
La denominazione del comune di Castiglione della Valle, in provincia di Teramo, è mutata in «Colledara».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 82. - Casati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-16;379#art-1