Art. 1

In vigore dal 26 apr 1946
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno.; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Radicena, Jatrinoli e Terranova Sappominulio, in provincia di Reggio Calabria, sono riuniti in unico Comune denominato «Taurianova». Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1928 - Anno VI Atti de Governo, registro 270, foglio 80. - Casati.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 195, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comune di Terranova Sappo Minulio, aggregato con R. decreto 16 febbraio 1928, n. 377, al comune di Taurianova, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-16;377#art-1

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Art. 1 Riunione dei comuni di Radicena, Jatrinoli e Terranova Sappominulio in un unico Comune denominato «Taurianova». — Testo vigente | Portale Normativo