Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-09;773#art-1

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Art. 1 Determinazione dei contributi scolastici suppletivi dovuti dai Comuni delle provincie di Aquila, Chieti e Teramo, in esecuzione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930. — Testo vigente | Portale Normativo