Art. 1
In vigore dal 23 mar 1928
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione obbligatoria dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto, approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, che approva la tabella delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall' del citato decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è aggiunta la seguente voce:
34. - Personale addetto all'industria della pesca.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Belluzzo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 21. - Casati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;288#art-1