Art. 1 Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 24, 66 e 67 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, che disciplinano l'applicazione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro agricolo, dei mezzadri e dei coloni parziari. — Testo vigente | Portale Normativo