Art. 1

In vigore dal 7 mar 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n.383; Sulla proposta del capo del Governo, primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I Comuni di Vestignè e Tina, in provincia di Aosta, sono riuniti in unico comune denominato Vestignè. Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 gennaio 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 269, foglio 190. - Sirovich.
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Art. 1 Riunione dei comuni di Vestigne' e Tina in un unico Comune denominato «Vestigne'». — Testo vigente | Portale Normativo