Art. 3
In vigore dal 16 feb 1928
Al Prefetto di Udine è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i comuni di Ragogna e San Daniele del Friuli in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta col presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 gennaio 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 208 - Sirovich.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-08;54#art-3