Art. 1

In vigore dal 10 mar 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 5. dello Statuto fondamentale del Regno; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo: . Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo, firmato in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati il 17 giugno 1925, contenente la proibizione dell'impiego in guerra dei gas asfissianti, tossici o simili e dei mezzi bacteriologici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;194#art-1

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