Art. 1

In vigore dal 2 nov 1946
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Lombardore e Rivarossa, in provincia di Torino, sono riuniti in unico Comune denominato «Lombardore». Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta Provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 268, foglio 170. - Sirovich.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 252 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comune di Rivarossa, aggregato con regio decreto 5 gennaio 1928, n. 15, al comune di Lombardore, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-05;15#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Riunione dei comuni di Lombardore e Rivarossa in un unico Comune denominato «Lombardore». — Testo vigente | Portale Normativo