Art. 3
In vigore dal 29 gen 1928
Al prefetto di Alessandria è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla separazione patrimoniale ed al regolamento delle attività e passività fra gli enti interessati.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 88. - Casati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-15;2569#art-3