Art. 1

In vigore dal 28 ago 1945
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Chianche, Chianchetelle, Petruro e San Pietro Irpino, in provincia di Avellino, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Chianche. Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 268, foglio 81. - Sirovich.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 470 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comune di Sorbo Serpico aggregato con R. decreto 2 gennaio 1928, n. 172, a quello di Salza Irpina ed il comune di Petruro aggregato con R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2562, a quello di Chianche sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore dei citati decreti". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente decreto ha efficacia dal 1° gennaio 1944.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-15;2562#art-1

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Art. 1 Riunione dei comuni di Chianche, Chianchetelle, Petruro e San Pietro Irpino in un unico Comune con capoluogo Chianche. — Testo vigente | Portale Normativo