Art. 2

In vigore dal 26 gen 1928
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 268, foglio 50. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-15;2512#art-2

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Art. 2 Riunione dei comuni di Erba Incino, Buccinigo, Cassina Mariaga e Crevenna in un unico Comune denominato «Erba». — Testo vigente | Portale Normativo