Art. 1

In vigore dal 12 mag 1948
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Verolavecchia e Cadignano sono aggregati a quello di Verolanuova. Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 268, foglio 47. - Sirovich.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs 6 marzo 1948, n. 406, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comune di Verolavecchia, aggregato a quello di Verolanuova con regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2509, e' ricostituito con il territorio delimitato dalla pianta planimetrica annessa, al presente decreto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-15;2509#art-1

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Art. 1 Aggregazione dei comuni di Verolavecchia e Cadignano a quello di Verolanuova. — Testo vigente | Portale Normativo