Art. 2

In vigore dal 22 gen 1928
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 268, foglio 32. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-15;2481#art-2

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Art. 2 Aggregazione del comune di Ara a quello di Grignasco. — Testo vigente | Portale Normativo