Art. 1 Liquidazione dei contributi scolastici suppletivi dovuti dai Comuni delle provincie di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928. — Testo vigente | Portale Normativo