Art. 1

In vigore dal 18 gen 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Baiedo e Pasturo, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato «Pasturo». Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, teste unico 4 febbraio 1915; n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 dicembre 1927 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1927 - Anno VI Atti del Governo, registro 267, foglio 235. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-08;2441#art-1

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Art. 1 Riunione dei comuni di Baiedo e Pasturo in un unico Comune denominato «Pasture». — Testo vigente | Portale Normativo