Art. 1
In vigore dal 18 gen 1928
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I comuni di Baiedo e Pasturo, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato «Pasturo».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, teste unico 4 febbraio 1915;
n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 dicembre 1927 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 235. - Sirovich.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-08;2441#art-1