Art. 2

In vigore dal 27 dic 1927
Il prefetto di Catanzaro è incaricato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni, sentite le Amministrazioni di essi e la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1927 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI Atti del Governo, registro 267, foglio 60. - Casati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-11;2220#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Aggregazione al comune di Cardinale di parte del territorio del comune di Torre di Ruggiero. — Testo vigente | Portale Normativo