Art. 2
In vigore dal 27 dic 1927
Il prefetto di Catanzaro è incaricato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni, sentite le Amministrazioni di essi e la Giunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1927 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 60. - Casati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-11;2220#art-2