Art. 1

In vigore dal 29 nov 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo: . Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Cile, il 24 febbraio 1927.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-10-27;2041#art-1

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