Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-09-29;2205#art-1

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Art. 1 Liquidazione dei contributi scolastici suppletivi dovuti dai comuni di Asolo, Cavaso del Tomba, Conegliano, Loria, Pieve di Soligo, Possagno, Spresiano, Vittorio Veneto ed Arzignano, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1925-31 dicembre 1928. — Testo vigente | Portale Normativo