Art. 1
In vigore dal 23 mag 1947
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I comuni di Donigala Fenughedu, Nuraxinieddu, Palmas Arborea, Massama, Santa Giusta e Sili sono aggregati al comune di Oristano.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 29 settembre 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 128. - Sirovich.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 344 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comune di Santa Giusta, aggregato con regio decreto 29 settembre 1927, n. 1910, al comune di Oristano, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-09-29;1910#art-1