Art. 2
In vigore dal 6 nov 1927
Al prefetto di Sondrio è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla separazione patrimoniale fra i due Comuni suddetti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 122. - Sirovich.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-09-22;1904#art-2