Art. 2

In vigore dal 12 gen 1928
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno VI. VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1927 - Anno VI Atti del Governo, registro 267, foglio 213. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-09-16;2387#art-2

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Art. 2 Riunione dei comuni di Lomnago e di Bodio in un unico Comune con capoluogo Lomnago. — Testo vigente | Portale Normativo